(PRIMAPRESS) – ROMA – Dal 1° gennaio 2019, come è ben noto, è entrato in vigore l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico (XML) e, contestualmente, di conservarle in formato digitale per dieci anni (con l’eccezione delle categorie esentate). Nei primi sei mesi di applicazione, i file transitati sul Sistema di Interscambio attivato dall’Agenzia delle Entrate sono stati quasi un miliardo: un risultato a dir poco eccellente.Come riportato anche nel blog dedicato del software per studi commercialisti iContenzioso, dal 1° luglio sono state introdotte alcune novità che cagionano effetti sui professionisti sottoposti all’obbligo di fatturazione elettronica. Scopriamo le principali.Fatturazione elettronica Luglio 2019: le principali novitàLa prima importante novità riguarda il termine per le fatture elettroniche (o cartacee) immediate che, a seguito del Decreto Crescita (DI 34/2019), non è più di 10 ma di 12 giorni. Era stata anche presa in esame l’opportunità di estendere il termine a 15 giorni, ipotesi che è stata però prontamente bocciata. Ad ogni modo, l’estensione del termine non è retroattiva dunque riguarda esclusivamente le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° luglio. Dal mese di luglio, inoltre, non è più obbligatorio attribuire una numerazione alle fatture ricevute. Questo consente di dirimere alcune difficoltà e ridurre fortemente il carico di lavoro.Imposte di bollo della fattura elettronicaDal 1° luglio 2019 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio deve obbligatoriamente essere pagata ogni 3 mesi. L’importo da pagare può essere individuato all’interno della sezione “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Il calcolo dell’imposta di bollo, sulla scorta di quanto diffuso dal Fisco, viene effettuato esclusivamente prendendo in considerazione le fatture correttamente elaborate attraverso il Sistema di Interscambio. Il pagamento potrà essere saldato tramite addebito su conto corrente bancario (o postale) adottando il modello F24.Registrazione delle fatture elettronicheTutte le fatture elettroniche emesse durante una specifica mensilità devono essere annotate entro il 15 del mese seguente. Questo significa che una fattura relativa ad un’operazione effettuata nel mese di novembre deve essere annotata e registrata entro il 15 dicembre.Sanzioni fatturazione elettronicaDal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore a tutti gli effetti le sanzioni connesse alla fatturazione elettronica. Questi provvedimenti assumono forma in caso di violazione degli obblighi di registrazione e documentazione degli obblighi imponibili ai fini IVA. La sanzione amministrativa prevista è contenuta tra il 90% e il 180% dell’imposta connessa all’imponibile che non è stato regolarmente registrato. Qualora invece la violazione non avesse condizionato la liquidazione del tributo, la sanzione sarebbe compresa tra i 250 e i 2000 euro. – (PRIMAPRESS)