(PRIMAPRESS) – MILANO – Si prospettano due giorni di disagi per chi vola con Ryanair nei giorni di domani 22 e 23 agosto. Sono le giornate di sciopero annunciate dai piloti della Compagnia aerea Ryanair. Si tratta di uno sciopero che riguarda il Regno Unito e vedrà interessati tutti i voli da e per la Gran Bretagna, ma è quasi certo il pericolo di cancellazioni e forti ritardi anche per quanto riguarda gli scali italiani. Al momento non è chiaro se lo sciopero rischia di estendersi anche alla Spagna e al Portogallo, ma sicuramente sappiamo che questo sciopero creerà disagi in gran parte dell’Europa, nel pieno della stagione turistica, con il vettore Irlandese scelto da migliaia di passeggeri per raggiungere le proprie mete o tornare dalle ferie.La Compagnia Irlandese non ha ancora reso noto l’elenco ufficiale dei voli cancellati, quello che si sa al momento è che i piloti iscritti ai sindacati inglese e irlandese compongono il 26% del totale dei piloti Ryanair.Considerando che solo i voli da e per il Regno Unito sono, ogni giorno, circa 1000 si stimano disagi, nelle due giornate di sciopero, per 78.000 passeggeri con circa 520 voli cancellati o in grave ritardo.“Non saranno sicuramente giornate facili per i passeggeri che, nel pieno della stagione estiva, potrebbero subire grossi disagi a causa dello sciopero: sono a serio rischio le vacanze o il rientro di migliaia di viaggiatori. Sarà uno sciopero che creerà disagi in gran parte d’Europa ed è prevedibile che anche gli scali Italiani potrebbero avere grosse ripercussioni.” – spiega Kathrin Cois, Responsabile della Comunicazione di Rimborso al VoloQuali sono i diritti del passeggero in caso di sciopero?
In caso di sciopero decade il diritto all’indennizzo previsto dal Reg. CE N. 261/2004, in questo caso la Compagnia non è tenuta a versare alcun indennizzo al passeggero per il ritardo o la cancellazione, “questo non significa che il passeggero non abbia comunque dei diritti in caso di cancellazione o ritardo causati dallo sciopero” – continua Cois – “infatti la Compagnia non solo è tenuta a riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile ma anche a rimborsare il costo del volo che ha cancellato più la differenza di prezzo del un nuovo volo (o treno) eventualmente acquistato dal passeggero per raggiungere la destinazione prevista.Oltre a questo, la Compagnia è tenuta ad offrire vitto e alloggio nel caso in cui non ci siano voli nella stessa giornata della cancellazione, oltre a rimborsare eventuali spese extra per spostamenti che non erano previsti per raggiungere, ad esempio, un altro aeroporto, nel caso in cui non sia possibile atterrare in quello inizialmente programmato.”Non tutti i passeggeri sanno che durante le giornate di sciopero sono previste delle fasce orarie nelle quali i voli devono essere garantiti: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Il passeggero che vede il suo volo, schedulato all’interno di queste fasce orarie, cancellato o in ritardo di almeno 3h, ha diritto anche alla compensazione pecuniaria. – (PRIMAPRESS)